Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

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Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

Il decreto “Agosto”, contenente le diverse misure collegate all’emergenza Coronavirus, prevede la possibilità, per le imprese assoggettate a IRES che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
I documenti che possono risultare utili per accertare il maggior valore dei beni, anche singolarmente rivalutati sono:
  • Il listino prezzi di mercato (per i beni più commercializzati o per i beni simili fra loro);
  • Le offerte da parte di operatori del settore per l’acquisto di beni;
  • La perizia redatta da professionisti, che risulta necessaria sia in presenza di valori rilevanti sia per l’unicità di alcuni beni da valutare in base ai flussi di cassa attesi o alle capacità di ammortamento.
I beni d’impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate a cui è possibile applicare la rivalutazione sono:
  • le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili (beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • le immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, anche se non più iscritti nell’attivo del bilancio (diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, licenze, marchi, know-how e simili);
  • le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
Non formano, invece, oggetto di rivalutazione:
  • i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, ecc.).
  • l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, ecc.);
  • le partecipazioni diverse dalle precedenti.
Il “Decreto agosto” stabilisce inoltre quali siano le modalità alternative attraverso le quali può avvenire la rivalutazione:
  • rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, mantenendo inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento;
  • rivalutazione del solo costo storico, determinando un allungamento del processo di ammortamento oppure incrementando il coefficiente d’ammortamento se s’intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite.
  • riduzione del fondo di ammortamento, comportando lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.
Il saldo attivo che viene attribuito ai beni e alle partecipazioni, si riconosce attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%. L’affrancamento potrà invece avvenire mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.

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