
Domanda di riduzione contributi per i Forfetari
Entro il 28 febbraio 2018 i soggetti che usufruiscono del regime forfetario ex L. 190/2014 e vogliono aderire all’agevolazione contributiva, devono presentare all’INPS la richiesta di riduzione dei contributi previdenziale.
I soggetti che hanno fatto richiesta l’anno scorso, vedranno applicata la medesima agevolazione se hanno mantenuto i requisiti necessari a meno che non sia espressa rinuncia, mentre coloro che aderiscono per la prima volta all’agevolazione hanno l’onere di presentare un apposito modello; tale modello si trova all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti dell’INPS ed è telematico.
Per i forfetari non ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome dell’INPS è disponibile un modello cartaceo.
La riduzione dei contributi è limitata agli IMPRENDITORI INDIVIDUALI iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti e ammonta al 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle predette Gestioni, sia sul minimale che sul reddito eccedente.
Qualora il regime dovesse cessare, volontariamente o involontariamente, l’agevolazione viene meno dall’ anno successivo: ciò significa, in termini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e versamento della contribuzione dovuta oltre che l’impossibilità di fruire dell’agevolazione contributiva.
I soggetti che hanno fatto richiesta l’anno scorso, vedranno applicata la medesima agevolazione se hanno mantenuto i requisiti necessari a meno che non sia espressa rinuncia, mentre coloro che aderiscono per la prima volta all’agevolazione hanno l’onere di presentare un apposito modello; tale modello si trova all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti dell’INPS ed è telematico.
Per i forfetari non ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome dell’INPS è disponibile un modello cartaceo.
La riduzione dei contributi è limitata agli IMPRENDITORI INDIVIDUALI iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti e ammonta al 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle predette Gestioni, sia sul minimale che sul reddito eccedente.
Qualora il regime dovesse cessare, volontariamente o involontariamente, l’agevolazione viene meno dall’ anno successivo: ciò significa, in termini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e versamento della contribuzione dovuta oltre che l’impossibilità di fruire dell’agevolazione contributiva.
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