
Nuovi obblighi fatturazione elettronica
Con la decisione 2021/2251/UE, l’Italia è stata autorizzata a prolungare fino al 31 dicembre 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, estendendolo anche ai soggetti fino ad ora beneficianti di regimi di esenzione.
A seguito dell’autorizzazione comunitaria, nel Decreto “PNRR 2” la normativa del D.Lgs 127/2015 è stata riformulata abrogando l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per:
A seguito dell’autorizzazione comunitaria, nel Decreto “PNRR 2” la normativa del D.Lgs 127/2015 è stata riformulata abrogando l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per:
- i soggetti rientranti nel regime dei minimi;
- i soggetti rientranti nel regime forfetario;
- i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
La nuova disciplina presenta una duplice decorrenza per lo scatto dell’obbligo:
- dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi, conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25.000 euro;
- dal 1° gennaio 2024 anche per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro.
Per la gestione dell’adempimento gli imprenditori hanno a disposizione sia un pacchetto software dedicato fornito dall’Agenzia delle Entrate sia applicativi di terze parti.
La norma prevede comunque una moratoria per le sanzioni per omessa fatturazione relative al terzo trimestre d’imposta 2022 per i nuovi soggetti obbligati, se la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale disposizione agevolativa, visto il riferimento al D.Lgs 471/1997, è limitata alle operazioni esenti IVA e perciò riguarda solamente i soggetti rientranti nel regime dei minimi e forfetario.
La norma prevede comunque una moratoria per le sanzioni per omessa fatturazione relative al terzo trimestre d’imposta 2022 per i nuovi soggetti obbligati, se la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale disposizione agevolativa, visto il riferimento al D.Lgs 471/1997, è limitata alle operazioni esenti IVA e perciò riguarda solamente i soggetti rientranti nel regime dei minimi e forfetario.
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