Nuovi limiti per la revisione dei conti nelle srl

photo-1523537444585-432d2bacc10d.jpg

Nuovi limiti per la revisione dei conti nelle srl

Sono stati determinati nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo e del revisore nelle srl: è quanto stabilito dalla legge 55/2019 pubblicata il 17 giugno scorso sulla Gazzetta Ufficiale.
Già nella precedente riforma, sancita dall’art. 379 del decreto legislativo 14/2019, pubblicata il 14 febbraio 2019, erano stati attuati dei cambiamenti, ed in particolare si prevedeva che l’obbligo del revisore o dell’organo di controllo fosse imprescindibile per:
  • Le società con bilancio consolidato;
  • Le società controllanti una società con obbligo di revisione legale dei conti.
Oltre a questi due vincoli ce ne era un terzo che è stato modificato, o meglio raddoppiato, con la nuova legge.
La nomina del revisore risultava obbligatoria per le società che avevano superato, per due esercizi  successivi uno all’altro:
  • Il totale dell’attivo dello stato patrimoniale oltre 2 mln di euro;
  • I ricavi delle vendite e delle prestazioni  oltre 2 mln di euro;
  • I dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre 10 unità.
Come è stato modificato questo terzo vincolo?
Con l’inserimento della Legge 55/2019 si è assistito ad un raddoppiamento del terzo vincolo; pertanto l’obbligo di nomina del revisore vige per le società a responsabilità limitata che hanno superato per due esercizi successivi uno all’altro:
  • 4 mln di euro come totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  • 4 mln di euro come ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 unità di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Questi obblighi si interrompono se per tre esercizi successivi uno all’altro non viene più superato alcuno dei limiti previsti.
Per quanto concerne la decorrenza dell’applicazione dei limiti, l’art. 379 stabiliva che le società costituite al 16.03.2019, al superamento del limite previsto “devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore … entro nove mesi dalla predetta data” ; la data di decorrenza sembrerebbe dunque fissata per dicembre 2019 poiché rimane valida questa disposizione.

Richiedi Informazioni

Accetto l'informativa sulla privacy