Novità per le fatture estere

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Novità per le fatture estere

Novità per le fatture estere
 
Le modifiche normative vigenti dal 1° luglio 2022 e interessanti l’obbligo di fatturazione elettronica estendono i loro effetti anche sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate, in precedenza trasmessi trimestralmente con l’Esterometro.
Anche per i nuovi soggetti obbligati si applica l’esenzione dall’invio telematico dei dati relativi:
  • agli acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti all’estero e d’importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione;
  • alle operazioni per le quali è emessa bolletta doganale;
  • alle operazioni per le quali è emessa (o ricevuta) fattura elettronica.
Per semplificare gli adempimenti dei soggetti precedentemente esonerati (regime dei minimi, forfetario e associazioni sportive aderenti al regime fiscale di vantaggio), la legge prevede un unico canale di trasmissione per le fatture elettroniche e per i dati delle operazioni sull’estero, che utilizzerà il Sistema di Interscambio e  il formato xml.
La trasmissione avverrà usando i seguenti Tipi Documento:
  • per le fatture attive da operazioni con soggetti non residenti utilizzando il documento “TD01” valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
  • per le fatture passive, generando un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Valgono infine anche per i nuovi soggetti obbligati i ristretti termini differenziati di trasmissione per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022:
  • per le fatture attive, la trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione;
  • per le fatture passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Contrariamente alla disciplina sanzionatoria moderata per la mancata trasmissione della fatturazione elettronica, le violazioni all’esterometro non beneficiano di alcuna esimente in caso di mancata esecuzione della comunicazione nei tempi dovuti.

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