
I soggetti del trust
Il disponente (o settlor) è il soggetto che istituisce il trust e che trasferisce beni al trustee o si dichiara trustee di quei beni (trust autodichiarato).
E’ il soggetto che si spossessa di parte del proprio patrimonio e lo affida al trustee per la realizzazione degli obiettivi che ha definito nell'atto istitutivo.
Il disponente può trasferire al trustee qualsiasi posizione soggettiva: un bene, una partecipazione, un diritto, un credito, un'aspettativa giuridicamente protetta. Con la disposizione dei beni in trust si realizza il trasferimento della proprietà, che passa dal disponente al trustee, e i beni costituiscono un patrimonio segregato e non aggredibile da eventuali creditori del disponente.
Il disponente non "gestisce" più quel patrimonio, in quanto la sua gestione è affidata al trustee, al quale deve essere garantita la massima autonomia, ma ciò non toglie che durante la vita del trust il disponente possa comunque legittimamente far conoscere la propria volontà al trustee, anche per mezzo delle cosiddette "lettere dei desideri".
Il trustee è il soggetto a cui affidare i beni in trust. La scelta del trustee deve essere il frutto di una ponderata valutazione. La scelta tra un trustee professionale o un trustee occasionale dipende dal tipo di trust e dalle finalità che si intendono perseguire.
Il trustee è in una posizione "particolare", perché ha diritti pieni ed incondizionati sul patrimonio in trust, ma non ne può naturalmente disporre liberamente, dovendolo asservire al programma delineato dal disponente nell'atto istitutivo.
Il patrimonio in trust è ovviamente segregato anche rispetto alle situazioni che riguardano il trustee, sia esso una persona fisica o una persona giuridica, e come tale non è aggredibile da parte dei terzi che dovessero vantare qualche diritto nei suoi confronti. Il trustee può essere revocato dal proprio incarico, ma è opportuno che un potere di questo tipo venga riservato nell'atto istitutivo al guardiano (e non al disponente) per evitare che si ravvisi una fattispecie fra quelle che vengono considerate a rischio di interposizione.
Il guardiano (o protector) è colui (persona fisica o giuridica) cui è affidato il compito di vigilare sulla corretta esecuzione da parte del trustee della volontà del disponente.
Quella del guardiano non è una figura "obbligatoria" nel trust, ma è assolutamente opportuno che uno o più guardiani vengano nominati dal disponente.
Il guardiano ha il compito di verificare che il trustee non ponga in essere comportamenti in contrasto con le finalità delineate dal disponente.
I poteri attribuiti al guardiano possono essere più o meno ampi, a seconda delle scelte fatte nell'atto istitutivo: può essere chiamato a prestare il proprio consenso in relazione a determinate decisioni assunte dal trustee, impartire direttive e istruzioni al trustee circa il compimento di specifici atti, esercitare direttamente poteri dispositivi o gestionali.
Il guardiano può essere comunque revocato e sostituito dal disponente durante la vita del trust
Il beneficiario del trust è la persona (o le persone) cui sono diretti i vantaggi del trust. Esso ha diritto di:
- Conoscere l’esistenza del trust,
- Conoscere i documenti del trust,
- Avere un rendiconto da parte del trustee.
Vanno distinti i beneficiari del reddito, ossia i soggetti che possono ricevere i "frutti" prodotti dai beni in trust, e i beneficiari del fondo, che riceveranno il patrimonio alla fine della vita del trust o, eventualmente, anche in precedenza con delle anticipazioni. Quanto spetta ai beneficiari può essere già determinato nell'atto istitutivo, e allora si parla di trust con interessi definiti, mentre il trust si definisce discrezionale quando la scelta è rimessa alle decisioni del trustee, magari congiuntamente con il guardiano. Dal punto di vista dell'effetto di protezione del patrimonio, se il trust è discrezionale, non sussistendo un diritto di credito da parte del beneficiario nei confronti del trustee, non vi può essere aggressione neppure da parte degli eventuali creditori dei beneficiari (mentre se la posizione beneficiaria è esercitabile immediatamente, il creditore può sequestrarla o pignorarla e quindi indirettamente aggredire lo stesso fondo in trust per la parte che compete al beneficiario debitore).
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