
Esenzione IMU per Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali in pensione
La legge di stabilità 2016 ha indicato come esenti, ai fini dell’IMU, tutti i terreni agricoli che sono posseduti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
Da ieri, 1 marzo 2018, questa agevolazione vale anche per coloro che sono pensionati, quindi titolari di trattamento pensionistico agricolo, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni; questo perché non è richiesto che gli stessi debbano trarre dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.
I coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che società, rientrano nella categoria dei soggetti passivi dell’IMU e, per fruire del trattamento agevolato, devono possedere contemporaneamente tutti i requisiti di natura soggettiva e oggettiva previsti dalla normativa:
Questa novità dovrebbe avere un EFFETTO RETROATTIVO; questo perché dall’anno in cui è entrato in applicazione l’IMU, a sostituzione dell’ICI, ovvero il 2012, non c’era mai stata una precisazione sull’argomento. Arrivata con enorme ritardo, tale precisazione, è stata fornita sulla vigente normativa specifica, dunque i contribuenti potrebbero presentare ISTANZA DI RIMBORSO oppure ECCEPIRE EVENTUALI AVVISI DI ACCERTAMENTO RICEVUTI.
Da ieri, 1 marzo 2018, questa agevolazione vale anche per coloro che sono pensionati, quindi titolari di trattamento pensionistico agricolo, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni; questo perché non è richiesto che gli stessi debbano trarre dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.
I coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che società, rientrano nella categoria dei soggetti passivi dell’IMU e, per fruire del trattamento agevolato, devono possedere contemporaneamente tutti i requisiti di natura soggettiva e oggettiva previsti dalla normativa:
- Qualifica di Coltivatore Diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale;
- Iscrizione presso la Previdenza Agricola dei coltivatori diretti , dei coloni e dei mezzadri;
- Possesso e conduzione di un fondo rustico sul quale deve persistere l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione dello stesso fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Questa novità dovrebbe avere un EFFETTO RETROATTIVO; questo perché dall’anno in cui è entrato in applicazione l’IMU, a sostituzione dell’ICI, ovvero il 2012, non c’era mai stata una precisazione sull’argomento. Arrivata con enorme ritardo, tale precisazione, è stata fornita sulla vigente normativa specifica, dunque i contribuenti potrebbero presentare ISTANZA DI RIMBORSO oppure ECCEPIRE EVENTUALI AVVISI DI ACCERTAMENTO RICEVUTI.
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