
E ora che non ci sono più i Voucher?
Dal 24 giugno scorso è entrata in vigore la nuova disciplina del LAVORO OCCASIONALE che riporta le nuove soluzioni che vanno a sostituire i cosiddetti voucher inps.
Le soluzioni proposte sono di due tipologie:
- Il LIBRETTO FAMIGLIA per le persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa;
- Il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (PRESTO) per imprese, professionisti e PA.
Entrambe hanno lo scopo di consentire l’utilizzo di prestazioni occasionali o saltuarie e al contempo di garantire un minimo di tutela previdenziale, normativa e assistenziale ai prestatori.
Ma vediamo qual è la definizione di PRESTAZIONE OCCASIONALE; si definisce prestazione di lavoro autonomo occasionale una qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di queste caratteristiche le quali sono, invece, prerogative del lavoro dipendente oppure del lavoro autonomo con partita iva :
ABITUALITA’
PROFESSIONALITA’
CONTINUITA’
COORDINAZIONE
In quali casi si può utilizzare la prestazione occasionale?!
- I privati possono utilizzarla per piccoli lavori domestici come giardinaggio, pulizia e manutenzione; assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili oppure per insegnamenti privati supplementari;
- Imprese e professionisti possono usufruirne per effettuare attività occasionali all’interno dei settori produttivi;
- La Pubblica Amministrazione può sfruttarla in ambito istituzionale per progetti speciali rivolti a specifiche categorie, lavori di emergenza correlati a calamità improvvise, attività di solidarietà oppure per eventi e manifestazioni di varia natura.
Il contribuente che effettua la prestazione è tenuto a rilasciare una RICEVUTA NON FISCALE al committente che ha lo scopo di certificare l’avvenuto pagamento della prestazione e che dovrà contenere: i dati personali di colui che effettua la prestazione, le generalità del committente, la data e il numero progressivo di ordine della ricevuta, il corrispettivo lordo, la ritenuta d’acconto del 20% e infine l’importo netto. La data apposta dovrà obbligatoriamente essere la stessa del giorno in cui è avvenuto il pagamento e dovrà esserci un marca da bollo, di data anteriore a quella della ricevuta, di € 2,00 nel caso in cui la prestazione superi la soglia di € 77,47.
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