Divieto di retribuzione in contanti

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Divieto di retribuzione in contanti

Dal 1° luglio 2018 ci sarà il DIVIETO per i datori di lavoro ed i committenti di pagare in CONTANTI dipendenti, collaboratori  e soci di cooperativa.
Non si potranno, quindi, corrispondere retribuzioni o compensi per mezzo di denaro contante neanche se si tratta di anticipi e per qualsiasi tipologia di rapporto lavorativo instaurato.
Le uniche modalità di pagamento che potranno essere utilizzate saranno:
  • il bonifico bancario o postale;
  • Il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha attivo un conto corrente;
  • L’emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore;
  • Gli strumenti di pagamento elettronico.
Questa decisione, contenuta nella Legge di Bilancio 2018, vuole essere una tutela per i lavoratori stessi allo scopo di ottenere una maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori e rendere le modalità di pagamento tracciabili.
La sanzione prevista dal legislatore in caso di VIOLAZIONE della suddetta disposizione  è una SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 1.000 a 5.000 euro.
La norma vale anche per i rapporti di lavoro autonomo occasionale mentre ci sono delle casistiche di eccezione; i rapporti esclusi dal divieto di pagamento in contanti sono:
  • Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  • Rapporti di lavoro domestico.
In questi casi bisogna però tenere presente la normativa in vigore che prevede il divieto al trasferimento di denaro contanti di importo pari o superiore a 3.000 euro.

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