
Divieto di retribuzione in contanti
Dal 1° luglio 2018 ci sarà il DIVIETO per i datori di lavoro ed i committenti di pagare in CONTANTI dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa.
Non si potranno, quindi, corrispondere retribuzioni o compensi per mezzo di denaro contante neanche se si tratta di anticipi e per qualsiasi tipologia di rapporto lavorativo instaurato.
Le uniche modalità di pagamento che potranno essere utilizzate saranno:
La sanzione prevista dal legislatore in caso di VIOLAZIONE della suddetta disposizione è una SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 1.000 a 5.000 euro.
La norma vale anche per i rapporti di lavoro autonomo occasionale mentre ci sono delle casistiche di eccezione; i rapporti esclusi dal divieto di pagamento in contanti sono:
Non si potranno, quindi, corrispondere retribuzioni o compensi per mezzo di denaro contante neanche se si tratta di anticipi e per qualsiasi tipologia di rapporto lavorativo instaurato.
Le uniche modalità di pagamento che potranno essere utilizzate saranno:
- il bonifico bancario o postale;
- Il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha attivo un conto corrente;
- L’emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore;
- Gli strumenti di pagamento elettronico.
La sanzione prevista dal legislatore in caso di VIOLAZIONE della suddetta disposizione è una SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 1.000 a 5.000 euro.
La norma vale anche per i rapporti di lavoro autonomo occasionale mentre ci sono delle casistiche di eccezione; i rapporti esclusi dal divieto di pagamento in contanti sono:
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti di lavoro domestico.
Richiedi Informazioni