
Decreto Cura Italia: domande frequenti sulle procedure esecutive
Siamo da giorni bombardati da notizie ad ogni ora: dai telegiornali, dalla radio, dalla stampa, da internet e persino dal passaparola!
A tal proposito vogliamo rispondere ad alcune richieste che sempre più spesso i nostri clienti ci rivolgono riguardo l’Agenzia Entrate Riscossione e il pagamento delle cartelle/avvisi di pagamento.
Il famigerato decreto Cura Italia, D.L. n. 18/2020 ha ufficialmente bloccato temporaneamente le azioni volte al recupero alla notifica delle cartelle di pagamento, alla riscossione e all’avvio di nuove misure cautelative ed esecutive. La sospensione va dall’8 marzo fino al 31 maggio p.v. e riguarda precisamente:
A tal proposito vogliamo rispondere ad alcune richieste che sempre più spesso i nostri clienti ci rivolgono riguardo l’Agenzia Entrate Riscossione e il pagamento delle cartelle/avvisi di pagamento.
Il famigerato decreto Cura Italia, D.L. n. 18/2020 ha ufficialmente bloccato temporaneamente le azioni volte al recupero alla notifica delle cartelle di pagamento, alla riscossione e all’avvio di nuove misure cautelative ed esecutive. La sospensione va dall’8 marzo fino al 31 maggio p.v. e riguarda precisamente:
- Cartelle di pagamento;
- Avvisi di accertamento esecutivi;
- Avvisi di debito;
- Atti di accertamento esecutivo;
- Ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910;
- La rata in scadenza lo scorso 28 febbraio relativa alla rottamazione ter;
- La rata in scadenza lo scorso 31 marzo del saldo e stralcio;
- Eventuali piani di rateizzazione che il contribuente ha in corso.
Tuttavia i contribuenti possono, se lo desiderano, procedere al pagamento degli importi a loro notificati e delle rate in scadenza secondo il piano di rateazione concesso dall’Ente della Ricossione.
Qualora i contribuenti vogliano usufruire della sospensione concessa, dovranno tenere in considerazione che gli importi non versati nei termini dovranno successivamente essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di richiedere nuove restrizioni. anche durante il periodo di sospensione, utilizzando solamente i canali telematici sul sito dell’Ente.
Non possono essere, invece, attivate procedure cautelari , come il fermo amministrativo o l’iscrizione di ipoteche, e nemmeno nuove azioni esecutive, come i pignoramenti.
Abbiamo avuto delle richieste in merito ad un dubbio sul quale nemmeno le FAQ dell’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono espresse: come si deve comportare il contribuente qualora abbia ricevuto un pignoramento presso terzi antecedente alla data di inizio della sospensione (8 marzo)?
Abbiamo pertanto formalizzato la richiesta e l’Agenzia delle Entrate Riscossione ci ha risposto quanto segue:
“L' attuale normativa prevede che la revoca o cancellazione delle procedure esecutive attivate prima del periodo sospensivo (8 marzo 2020) può avvenire solamente a fronte del pagamento integrale o per sgravio integrale;
nel caso in cui il contribuenti presenti per le procedure già attivate anteriormente al DPCM istanza di rateizzazione con nostro accoglimento e pagamento della prima rata del piano di rateizzazione da parte del contribuente, sarà nostra cura inoltrare la "non prosecuzione" delle procedure esecutive.”
Al riguardo si evidenzia che nei prossimi giorni il legislatore dovrebbe emettere un nuovo decreto che dovrebbe prevedere lo stop dei pignoramenti di conti correnti bancari e di stipendi (si spera che tale decreto possa avere efficacia anche sui pignoramenti attualmente in corso).
Per ulteriori dubbi vi informiamo che il nostro studio si sta adoperando per il lavoro in Smart-Working e ha chiuso naturalmente gli uffici al pubblico; resta aperto il centralino dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e siamo sempre disponibili per tutti i nostri clienti attraverso il canale delle e-mail.
Qualora i contribuenti vogliano usufruire della sospensione concessa, dovranno tenere in considerazione che gli importi non versati nei termini dovranno successivamente essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di richiedere nuove restrizioni. anche durante il periodo di sospensione, utilizzando solamente i canali telematici sul sito dell’Ente.
Non possono essere, invece, attivate procedure cautelari , come il fermo amministrativo o l’iscrizione di ipoteche, e nemmeno nuove azioni esecutive, come i pignoramenti.
Abbiamo avuto delle richieste in merito ad un dubbio sul quale nemmeno le FAQ dell’Agenzia delle Entrate Riscossione si sono espresse: come si deve comportare il contribuente qualora abbia ricevuto un pignoramento presso terzi antecedente alla data di inizio della sospensione (8 marzo)?
Abbiamo pertanto formalizzato la richiesta e l’Agenzia delle Entrate Riscossione ci ha risposto quanto segue:
“L' attuale normativa prevede che la revoca o cancellazione delle procedure esecutive attivate prima del periodo sospensivo (8 marzo 2020) può avvenire solamente a fronte del pagamento integrale o per sgravio integrale;
nel caso in cui il contribuenti presenti per le procedure già attivate anteriormente al DPCM istanza di rateizzazione con nostro accoglimento e pagamento della prima rata del piano di rateizzazione da parte del contribuente, sarà nostra cura inoltrare la "non prosecuzione" delle procedure esecutive.”
Al riguardo si evidenzia che nei prossimi giorni il legislatore dovrebbe emettere un nuovo decreto che dovrebbe prevedere lo stop dei pignoramenti di conti correnti bancari e di stipendi (si spera che tale decreto possa avere efficacia anche sui pignoramenti attualmente in corso).
Per ulteriori dubbi vi informiamo che il nostro studio si sta adoperando per il lavoro in Smart-Working e ha chiuso naturalmente gli uffici al pubblico; resta aperto il centralino dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e siamo sempre disponibili per tutti i nostri clienti attraverso il canale delle e-mail.
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