BONUS FORMAZIONE 4.0

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BONUS FORMAZIONE 4.0

Anche nell’anno 2020 è stato confermato, dalla Legge di Bilancio, il cosiddetto BONUS FORMAZIONE 4.0, un’agevolazione che coinvolge le imprese che decidono di investire sul capitale umano.
Rispetto allo scorso anno questo bonus è stato semplificato per incentivarne l’utilizzo da parte delle aziende: è stato, infatti, eliminato l’obbligo di avere un accordo sindacale aziendale /territoriale per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.
A QUANTO AMMONTA IL CREDITO DEL BONUS?
Il credito varia in base alla dimensione dell’impresa che ne avanza richiesta:
  • Piccole imprese: 50% delle spese sostenute fino ad un limite di € 300.000;
  • Medie imprese: 40% delle spese sostenute fino ad un limite di € 250.000;
  • Grandi imprese: 30% delle spese sostenute fino ad un limite di € 250.000.
La percentuale dell’incentivo aumenta al 60%, mantenendo i limiti massimi esposti, nei casi in cui i destinatari delle attività formative rientrino nelle categorie dei dipendenti svantaggiati o ultrasvantaggiati.
Il credito d’imposta riguarda una percentuale delle spese sostenute per la formazione del personale dipendente in materie che sono legate alla trasformazione tecnologica dei processi industriali in una prospettiva 4.0. In particolare le materie accettate sono:
  • Sistemi Cyber-fisici;
  • Big data e analisi dei dati;
  • Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • Cloud;
  • Fog computing;
  • Internet delle cose e delle macchine;
  • Manifattura additiva;
  • Ciber security;
  • Prototipazione rapida;
  • Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • Robotica avanzata e collaborativa;
  • Interfaccia uomo macchina;
  • Integrazione digitale dei processi aziendali.
Non rientrano naturalmente le attività formative che i dipendenti svolgono per la salute o la sicurezza sul luogo di lavoro, per la protezione ambientale o per altri obblighi di formazione previsti.
CHI SONO I BENEFICIARI?
I beneficiari dell’agevolazione sono tutte le imprese che risiedono nel territorio dello Stato Italiano indipendente dalla loro forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla loro dimensione o dal regime fiscale in atto; le uniche condizioni richieste sono:
  • Che l’azienda non sia sottoposta a sanzioni interdittive;
  • Che l’azienda sia a norma per quanto concerne la sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono ammesse anche le spese sostenute dall’impresa verso soggetti esterni che vengono coinvolti nella formazione ed eventualmente anche quelle sostenute per l’intervento di personale di istituti tecnici, università, enti accreditati alla formazione o altre strutture ad essi collegate. Allo stesso tempo sono ammessi anche i corsi online erogati attraverso una formula di e-learning i quali devono, però, sottostare a delle regole precise esposte dal MISE.
E’ bene ricordare, infine, che il credito d’imposta che si ottiene mediante il bonus formazione può essere utilizzato in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’anno in cui sono state sostenute le spese, mediante apposito  modello F24; in questo caso il codice tributo da inserire è 6897.
 

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