
Associazioni sportive e tracciabilità degli incassi
Le Associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che si avvalgono del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ricevere tutti i versamenti e i pagamenti di importo pari o superiore al limite di € 1.000,00 attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’ associazione, mediante carte di credito o bancomat, oppure attraverso altri sistemi di pagamento che consentono adeguati controlli (es. bollettini di conto corrente)
E per quanto concerne le somme inferiori ai € 1.000,00??
Molto spesso le ASD hanno la caratteristica di ricevere somme esigue di denaro che vengono versate dagli associati per la partecipazione a corsi o riguardanti l’affiliazione all’ associazione stessa; in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per rendere più efficaci i controlli, le Associazioni dovrebbero dotarsi di un REGISTRO dove poter annotare in modo analitico le entrate e le uscite. In tale registro dovranno poi essere indicati i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato.
In realtà queste informazioni sono già desumibili dalla quietanza o ricevuta rilasciata dall’ente associativo; infatti non ci sono disposizioni che prevedono l’obbligo di questa istituzione.
Il registro , insieme alla redazione del rendiconto economico-finanziario, o del bilancio di esercizio, obbligatorio per le società di capitali non lucrative, rientra tra gli adempimenti in grado di soddisfare le esigenze informative sia degli associati che di enti terzi.
E per quanto concerne le somme inferiori ai € 1.000,00??
Molto spesso le ASD hanno la caratteristica di ricevere somme esigue di denaro che vengono versate dagli associati per la partecipazione a corsi o riguardanti l’affiliazione all’ associazione stessa; in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per rendere più efficaci i controlli, le Associazioni dovrebbero dotarsi di un REGISTRO dove poter annotare in modo analitico le entrate e le uscite. In tale registro dovranno poi essere indicati i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato.
In realtà queste informazioni sono già desumibili dalla quietanza o ricevuta rilasciata dall’ente associativo; infatti non ci sono disposizioni che prevedono l’obbligo di questa istituzione.
Il registro , insieme alla redazione del rendiconto economico-finanziario, o del bilancio di esercizio, obbligatorio per le società di capitali non lucrative, rientra tra gli adempimenti in grado di soddisfare le esigenze informative sia degli associati che di enti terzi.
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